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Separazioni e divorzi

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Nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio (Articolo 12 della legge 162/2014)


A chi è rivolto

Coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente.

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

  • siano residenti a  Dolceacqua, tutti e due o almeno uno  dei due;
  • oppure abbiano contratto  il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a  Dolceacqua;
  • oppure, se sposati all'estero, abbiano  trascritto a Dolceacqua l'atto di matrimonio;
  • non abbiano figli, anche di una sola parte,  minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
L'accordo non può contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi.
Va pertanto escluso dall'accordo davanti all'ufficiale di  stato civile  qualunque patto relativo a rapporti patrimoniali, ad esempio l'uso della casa coniugale, l' assegno di mantenimento e qualsiasi divisione di denaro o beni immobili e mobili.  

Descrizione

Nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio (Articolo 12 della legge 162/2014)

Come fare

Modalità I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere  ciascuno da un avvocato di fiducia. I coniugi interessati  a redigere  l'atto  di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono prenotare l'appuntamento  e  stampare la  documentazione che debitamente compilata, dovrà essere portata  il giorno dell'appuntamento .   Documentazione  da presentare

Conferma dell'accordo Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per  confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi  a questo appuntamento  rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.   Modifica degli accordi
E' possibile per i coniugi  modificare  consensualmente le condizioni  contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno avere contenuto patrimoniale. Sarà necessario concordare un appuntamento da  prenotare on line. Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso 2) Convenzione di negoziazione assistita da uno o più  avvocati per le soluzioni  consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014) L'articolo 6 della legge 162/2014  prevede  anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni  consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o  di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Tali convenzioni  possono essere stipulate in presenza di figli minori , anche di una sola parte,  o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti. L'accordo  può contenere  patti di natura patrimoniale ( economici e finanziari) tra i coniugi. Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad  avvocati di loro fiducia .   Trasmissione della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile Modalità di invio della convenzione L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno  prestato assistenza ai coniugi.
Ogni avvocato, coinvolto nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner, accompagnata da una sua dichiarazione di conformità all'originale cartaceo su formato pdf  firmata  digitalmente.
In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
Gli avvocati  devono utilizzare per l'invio dell' accordo il loro indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo pec del Comune di Dolceacqua:   Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale, per fax, per posta ordinaria, o per presentazione diretta.
L'Ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione dell'accordo solo dopo aver ricevuto la pec da parte di tutti gli avvocati coinvolti.
    Modifiche  delle condizioni di separazione  o di divorzio I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa  dei verbali di  separazione o in sentenze,  rivolgendosi,  per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.

Cosa serve

consultare le modalità in base al tipo di procedura

Cosa si ottiene

Nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio (Articolo 12 della legge 162/2014)
  1) Accordo di separazione  o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile
L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione  o di  scioglimento  o di   cessazione  degli effetti civili  del matrimonio  davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014. In particolare i coniugi possono chiedere  congiuntamente all'ufficiale di stato civile  di registrare  un atto in cui, con il consenso reciproco,  dichiarano  di volersi separare o  di voler sciogliere o fare cessare  gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto  ha la stessa efficacia della sentenza di separazione  e di divorzio dei giudici .

Tempi e scadenze

Forma della convenzione e tempi La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullita' e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma. L'avvocato  deve inviare la convenzione  seguendo le modalità  sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della procura o del tribunale. In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge. La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento. I 30 giorni  decorrono dalla data di arrivo dell'ultima pec contenente l'accordo. Agli avvocati verrà inviato, al òoro indirizzo pec,  conferma della trascrizione.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).

Quanto costa

Costo
Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso

Marca da bollo

€ 16,00

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Competenza L'Ufficio di stato civile   del Comune di  Dolceacqua  è competente a ricevere la convenzione se:

  • è il Comune presso il quale e' stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili
  • è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.

Condizioni di servizio

Non presenti

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 21/02/2024


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