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AUTENTIFICAZIONI

Qui le informazioni per:

1. Legalizzazioni di fotografie

2 . Autenticazione di firma: atto di notorietà, atto di delega

3. Autenticazione di copie di documenti

 

 

1. Legalizzazioni di fotografie

Consiste nell'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato.
L'interessato deve presentarsi fisicamente agli sportelli anagrafici (anche se trattasi di bambino piccolo).

Requisiti

La legalizzazione di fotografia può essere fatta solo quando è richiesta da Pubbliche Amministrazioni e nei casi previsti dalla normativa per il rilascio di documenti personali.

Documentazione

Documento di identità valido; una fotografia recente, in cui siano ben visibili i tratti somatici del viso.

Costo:

euro 0,26 per diritti di segreteria

Tempi di rilascio

In tempo reale

Informazioni utili
La legalizzazione delle fotografie può essere richiesta presso l'Anagrafe di qualsiasi Comune. Può essere autenticata la fotografia anche di persone non residenti.

Normativa di riferimento
art. 34 DPR 445/2000

 

2 . Autenticazione di firma: atto di notorietà, atto di delega

L'ufficiale di anagrafe, salvo casi speciali peviste dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc. ) e tanto meno concretizzare una procura.

L' autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.
L'autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento.   
Qualora gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione/attestazione (comprese le pensioni estere) siano redatti in lingua straniera, non è possibile effettuare l'autenticazione se il testo non è scritto anche in lingua italiana.

Cosa si può autenticare
L'autentica di firma è possibile per:

  • dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
  • istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio);
  • deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone.


Chi la può chiedere

Può richiederla qualsiasi persona maggiorenne presentandosi personalmente agli sportelli anagrafici. Occorre essere muniti di un documento d'identità valido. 

Costo
Le autenticazioni delle firme assolvono l'imposta di bollo e i diritti di segreteria pari a complessivi euro 16,52 salvo i casi di esenzione.


Tempi di rilascio
Immediato.



3. Autenticazione di copie di documenti

E' l'attestazione di conformità, apposta da un pubblico Ufficiale autorizzato, che la copia è uguale all'originale.
E' possibile richiedere l'autenticazione di copia di documenti rilasciati sia da pubbliche amministrazioni che da privati


Modalità di richiesta
L'interessato deve esibire il documento originale e una fotocopia dello stesso, che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni.
In alcuni casi è possibile autodichiarare che la copia è conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del DPR 445/2000.


Costo
Le copie conformi assolvono l'imposta di bollo  e i diritti di segreteria pari a complessivi 16,52 euro salvo i casi di esenzione.

Tempi di rilascio
Immediato; se si devono effettuare contemporaneamente più di 5 copie conformi il tempo richiesto è di 2/3 giorni

Notizie utili
Una copia di un documento da produrre ad una pubblica amministrazione può essere resa conforme all'originale direttamente dal dipendente competente a ricevere il documento, dietro esibizione dell'originale. In questo caso la copia autenticata può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Esiste una modalità alternativa all'autenticazione di copie ai sensi dell'articolo 19 del dpr 445/2000. E' previsto che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui articolo 47 del dpr 445/2000, possa riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione, ovvero la copia di titolo di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

NB: Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta di cui all' articolo 47 del dpr 445/2000, se destinate a una pubblica amministrazione o ad un soggetto incaricato di pubblico servizio, possono essere presentate nelle forme previste dal comma 3 di cui articolo 38 del dpr 445/2000 ed in particolare sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto al ricevimento ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autentica di un documento di identità del sottoscrittore.


Normativa di riferimento
D.P.R. 445/2000

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