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Descrizione

E' il documento attestante l'identità di un soggetto. Serve per l'identificazione personale.
Per i cittadini italiani è un documento valido per l'espatrio in alcuni Paesi.
Sul sito www.viaggiaresicuri.it è possibile fare la ricerca per singolo Paese e verificare il documento di viaggio richiesto.
Ai cittadini italiani non è più richiesta l'esibizione della carta di identità al momento dell'ingresso negli Stati che hanno aderito all'accordo di Schengen.  E' necessario esserne comunque in possesso per dimostrare la propria identità in caso di controllo.

 

Chi la può richiedere

 

  • I cittadini italiani e stranieri.
  • Per i minorenni  può essere rilasciata valida per l'espatrio solo se vi è l'assenso di entrambi i genitori o del tutore che, accompagnando il minore agli sportelli anagrafici, provvederanno a firmare l'assenso. Nel caso solo uno dei due genitori accompagni il minore agli sportelli, dovrà essere munito di assenso scritto, dell'altro genitore, al quale andrà allegata fotocopia della carta d'identità dello stesso; in caso di mancato assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.
    Sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l'espatrio, è possibile riportare il nome dei genitori. Tale dicitura potrà essere aggiunta anche sui documenti già rilasciati. Quando non èriportato sul documento del minore di 14 anni il nome dei genitori e' necessario,per recarsiall'estero con i genitori, munirsi almenodi uncertificato di nascita del minore dal quale risultino i nomi dei genitori.Se il minore di anni 14 si reca all'estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario  richiedere in Questura il documento denominato accompagno” della Carta di Identità. Per il rilascio della carta d'identità non valida all'espatrio il cittadino minorenne deve presentarsi accompagnato da almeno un genitore (o esercente la potestà) munito di documento d’identità valido.
  • I cittadini iscritti all'AIRE con passaporto o con autodichiarazione
  • Coloro che hanno la dimora a Dolceacqua previa richiesta di nulla osta al Comune di residenza.

 

Documentazione
2 fotografie formato tessera recenti e identiche – foto, su sfondo chiaro, con posa  frontale, a capo scoperto - ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile (prescrizioni dettate dal Ministero dell'Interno relativamente alle foto per il passaporto, applicabili anche alla carta di identità).

 

Situazioni particolari:
SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLA CARTA: è necessario fare la denuncia presso le forze dell'ordine ed esibirla in Anagrafe in originale presentandosi con un documento di riconoscimento valido.
Se la carta d'identità smarrita o sottratta non è scaduta ed è stata rilasciata dal Comune di Dolceacqua, non sarà necessario avere con sé un documento di riconoscimento valido, in quanto la persona potrà essere riconosciuta sulla base del cartellino in possesso degli uffici centrali dell'anagrafe (tale opzione è quindi esclusa per gli sportelli delle circoscrizioni).
FURTO O SMARRIMENTO ALL'ESTERO: è accettata la denuncia fatta presso il Consolato o Ambasciata italiana; se la denuncia è fatta presso altri organi stranieri (es. Polizia) la denuncia dovrà essere rifatta anche in Italia e occorre portare quella all'Anagrafe;
DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO: il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta distruzione del documento. I cittadini extracomunitari  non possono rendere tale dichiarazione, dovranno produrre la denuncia ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dpr 445/2000. 
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ISCRITTI A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti dell'estero): dal 01/06/2007 gli iscritti Aire possono richiedere la carta di identità o la proroga anche all'Autorità Consolare Italiana competente per territorio, previa richiesta di nullaosta al Comune di iscrizione.

Attenzione:
Le variazioni di residenza non comportano il rinnovo del documento di identità;
lo stato civile viene indicato  sul documento solo se richiesto dall'interessato;
i genitori con figli minori, anche se in condizione di separazione legale o divorzio, per poter ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio devono dichiarare, sotto la propria responsabilità,  di avere l'assenso dell'altro genitore;
la professione non viene più indicata sulla Carta d'Identità;
i cittadini stranieri, se provengono da altro comune italiano, devono portare la carta rilasciata da quel comune.

Paesi in cui è possibile espatriare con la carta di identità
Sul sito della Polizia di Stato (sezione documenti) è disponibile l'elenco dei Paesi e il tipo di documento richiesto per l'ingresso.

Costo
euro 5,42

 

Tempi di rilascio
In tempo reale. Per i domiciliati non residenti a Dolceacqua occorrono generalmente 10 giorni circa.

 

Validità
- 3 anni per i minori di anni 3
- 5 anni nella fascia di età 3/18 anni
- 10 anni per la fascia di età superiore ai 18 anni.
 
ATTENZIONE! Alcuni Paesi non riconoscono la validità delle carte di identità valide per l’espatrio prorogate. Il Ministero dell'Interno ha emanato la  Circolare n. 23 del 28.7.2010,  con la quale ha comunicato che i possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio comune di sostituirle con nuove carte d'identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo documento. Vai all'approfondimento

Informazioni utili
La carta d'identità  non  è valida per l'espatrio per:

 

  • gli stranieri;
  • coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla potestà genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
  • coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nullaosta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano state convertite in pene restrittive della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
  • coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli artt. 3 e ss. della Legge 1423/56.

 

Normativa di riferimento
Regio decreto 773 del 1931; Regio decreto 635 del 1940; DPR 649/74; Legge 1332/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 14/02/2024

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